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Decreto generico
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OBIEZIONE
I programmi non vengono neppure accennati nel decreto, né si usa mai il termine «cultura».
RISPOSTA
Il Decreto Legislativo 23 gennaio ’04 relativo al primo ciclo, per esplicita indicazione normativa generale, non può entrare nel merito di ciò che si deve o no insegnare (sarà così anche per il decreto sul secondo ciclo); la legge riserva la definizione di quelli che un tempo erano i programmi (“centralistici” e fortemente dettagliati, di natura eminentemente prescrittiva e vincolanti per i docenti) ad appositi regolamenti (decreti ministeriali) che debbono essere definiti dal Ministero dell’Istruzione attraverso i nuovi “piani di studio” (che ora indicheranno esclusivamente profili ed obiettivi da conseguire, lasciando all’autonomia professionale dei docenti la definizione dei contenuti e delle metodologie dei percorsi). La competenza in proposito è affidata alle apposite «norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275» [art. 13, comma 3] che definiranno obiettivi generali e specifici, discipline e attività e relativi monte ore annuali. Nel frattempo, «si adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell’allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell’allegato D»; questi allegati costituiscono le “Indicazioni nazionali” già utilizzate nella sperimentazione in prima e seconda elementare negli anni scolastici 2002/03 e 2003/04.
Quanto al termine “cultura”, non pare tanto importante il fatto che venga nominato o meno (anche se l’aggettivo corrispondente “culturale” è più volte presente nel testo del decreto), quanto piuttosto che se ne rispetti e trasmetta il contenuto reale.
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